Buone notizie per il settore agroalimentare.
Dopo oltre 3 anni di attesa è prevista a breve l’attivazione dei nuovi
contratti di filiera e di distretto. L’art. 63, comma 1, del DL 1/2012 (c.d. DL
Liberalizzazioni) consente, infatti, di utilizzare i rientri per capitale e
interessi dei mutui erogati da ISA S.p.A., per conto del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali (Mipaaf), a favore dei contratti di
filiera di cui al decreto ministeriale 1° agosto 2003, per il finanziamento dei
contratti di filiera e di distretto agroalimentari, di cui alla Legge 3 febbraio
2011, n. 4.
Con il successivo comma 2, in considerazione dei flussi previsti per i
suddetti rientri, si autorizza ISA, secondo le modalità che saranno stabilite da
un apposito decreto del Mipaaf, ad anticipare le risorse in modo da garantire la
copertura dei fabbisogni finanziari dei primi 3 anni e per un importo non
superiore a 5 milioni di euro annui.
Contratti di filiera e di distretto: cosa sono?
I contratti di filiera e di distretto agroalimentari sono stati istituiti
dall’art. 66 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289 e sono stati oggetto di una
recente modifica legislativa con la Legge 3 febbraio 2011, n. 4, che ne ha
esteso l’operatività a tutto il territorio nazionale, eliminando così il vincolo
presente nella suddetta legge 289/2002, che circoscriveva l’ambito di
operatività alle sole aree sottoutilizzate.
Il “contratto di filiera” è il contratto tra i soggetti della filiera
agroalimentare e/o agroenergetica e il Mipaaf finalizzato alla realizzazione di
un programma di investimenti integrato a carattere interprofessionale di
rilevanza nazionale che, partendo dalla produzione agricola, si sviluppi nei
diversi segmenti della filiera agroalimentare e agroenergetica in un ambito
territoriale multiregionale.
Un “contratto di distretto” è invece promosso dal Mipaaf con i soggetti che
in base alla normativa regionale (art. 13 del D.Lgs. n. 228/2001) rappresentano
i distretti, e ha lo scopo di rafforzare lo sviluppo economico e sociale dei
distretti stessi.
Il quadro regolamentare per l’attuazione dei nuovi contratti di filiera e di
distretto è stato già da tempo predisposto con l’adozione del decreto del Mipaaf
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dello
sviluppo economico del 22 novembre 2007, che definisce i requisiti, le
condizioni, e le altre modalità richieste per l’accesso ai finanziamenti
agevolati, e l’approvazione comunitaria del regime di aiuti di Stato n.
379/2008.
Interventi agevolabili
Il contributo ai contratti di filiera e di distretto è concesso per le
seguenti tipologie di investimento: investimenti nelle aziende agricole;
investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei
prodotti agricoli; investimenti per la tutela ambientale e per il benessere
degli animali; investimenti destinati a promuovere la produzione e la
commercializzazione di prodotti agricoli di qualità; prestazioni di assistenza
tecnica nel settore agricolo; investimenti per la pubblicità dei prodotti
agricoli di qualità; investimenti nel settore della ricerca e dello sviluppo;
investimenti nel settore delle agroenergie.
Sono agevolabili i contratti di filiera e di distretto i cui piani
progettuali prevedono un ammontare degli investimenti ammissibili compreso tra 5
e 50 milioni di euro.
Le spese ammissibili e i limiti agli investimenti sono stabiliti con il
decreto del Mipaaf 21 aprile 2008, modificato dal Decreto 17 febbraio 2009.
Le agevolazioni previste
Le agevolazioni sono articolate nella forma di contributo in conto capitale,
di importo non superiore al 25% degli investimenti ammissibili, e di
finanziamento agevolato (al tasso dello 0,5% annuo), di importo pari o superiore
al 25% dell'investimento ammissibile e di durata (calcolata a decorrere dalla
data di firma del contratto) non superiore a 15 anni né inferiore a 6 anni
(incluso un periodo di preammortamento commisurato alla durata del programma di
investimenti, ma non superiore a 4 anni).
Nel caso di misure riguardanti la ricerca, di aiuti intesi a promuovere la
produzione e la commercializzazione di prodotti agricoli di qualità e di aiuti
per la prestazione di assistenza tecnica nel settore agricolo, gli aiuti possono
essere concessi nelle seguenti percentuali: fino al massimo del 50% delle spese
ammissibili in forma di sovvenzione e per almeno il 50% delle spese ammissibili
in forma di prestito. Per poter beneficiare del sostegno si deve ottenere un
prestito ordinario a tasso di mercato, per il medesimo periodo, a copertura di
una quota dell’investimento ammissibile pari o superiore all'importo coperto dal
prestito agevolato.
Il contributo finanziario minimo che il beneficiario deve apportare a un
investimento ammissibile non può essere inferiore al 25%.
A cura della Redazione IPSOA.IT